Concessioni di ricerca

Le ricerche archeologiche condotte sul territorio italiano da soggetti pubblici o privati con l’obiettivo di accrescere la conoscenza del passato attraverso la lettura delle tracce materiali stratificate nel sottosuolo si effettuano – ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 88 e 89 del D.Lgs. n. 42/2004) e in ottemperanza alle previsioni della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (ratificata dall’Italia con Legge n. 57/2015) – in regime di concessione ministeriale.
Il procedimento di rilascio delle concessioni è dettagliato nell’Atto di indirizzo in materia di concessione di ricerche e scavi archeologici (Circolare DG ABAP – DG MU n. 47/2022).

Rientrano in questa fattispecie gli scavi archeologici, le indagini non invasive (ricognizione di superficie e subacquee, indagini geognostiche) e i carotaggi svolti per fini di pura ricerca.

Sono invece escluse da questa fattispecie le indagini di archeologia preventiva in tutte le sue fasi, le assistenze archeologiche in corso d’opera, gli interventi di scavo archeologico effettuati nell’ambito di lavori pubblici o privati e le indagini archeologiche svolte direttamente dagli uffici del Ministero (scavi programmati, studi e ricerche territoriali).

Possono presentare istanza di concessione Università, Enti di ricerca italiani e stranieri, Enti pubblici territoriali nei quali ricadano le aree interessate dalle indagini, ma anche soggetti privati.

A tutela del patrimonio archeologico, tuttavia, è necessario che il soggetto richiedente la concessione garantisca il rispetto di alcune condizioni. Tra queste:

  • individuare un responsabile della ricerca fornito di un adeguato curriculum vitae;
  • stanziare somme sufficienti al restauro dei materiali mobili e immobili e alla messa in sicurezza dell’area di scavo;
  • conoscere e rispettare tutte le indicazioni fornite dagli uffici ministeriali competenti.

Il concessionario, individuato nel legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che richiede la concessione, si assume l’onere della sicurezza del cantiere e dei partecipanti, della disponibilità delle somme necessarie al restauro dei materiali e delle strutture e, in generale, dell’ottemperanza delle indicazioni fornite dagli uffici del Ministero. Il direttore di scavo è individuato nel soggetto fornito di adeguate competenze, in capo al quale ricadono l’organizzazione, la gestione e la responsabilità scientifica dell’indagine. Lo staff è composto da figure tecniche con ruoli di responsabilità (della documentazione, del restauro, della logistica, ecc.) e da partecipanti senza ruoli di responsabilità (studenti o volontari iscritti ad associazioni / onlus).

Le istanze di concessione devono essere indirizzate agli uffici del Ministero della Cultura (MiC) competenti per il territorio in cui si intende condurre l’indagine, nel dettaglio:

  • Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) articolazioni territoriali della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
  • Parchi archeologici con autonomia speciale (PA) e Direzioni regionali Musei (DRM) articolazioni territoriali della Direzione generale Musei;

tali uffici, ricevuta l’istanza, valutano puntualmente l’adeguatezza della documentazione presentata dai richiedenti la concessione e, laddove essa risulti incompleta o difforme, richiedono integrazioni. Completata l’attività istruttoria, gli uffici territoriali trasmettono l’istanza, corredata dal parere di competenza, alla DG ABAP.

Nel caso in cui le ricerche interessino un’area afferente più uffici territoriali, l’istanza sarà indirizzata a tutti i soggetti MiC competenti. Questi ultimi provvederanno a concordare un parere congiunto e a trasmetterlo alla DG ABAP.

Anche per le indagini subacquee su tutto il territorio nazionale, l’istanza deve essere trasmessa agli Uffici territoriali prima citati, che provvederanno ad inoltrarla alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, concertando con essa un parere condiviso.

Il rilascio della concessione di ricerca è in capo al Direttore generale ABAP (art. 16 del DPCM 169/2019, c. 2, lett. e) che recepisce e, se necessario, integra, le valutazioni espresse in fase istruttoria dagli uffici periferici competenti per territorio.

I progetti di ricerca archeologica condotti con metodi non invasivi (ricognizioni di superficie e subacquee, indagini geognostiche) e le indagini svolte tramite carotaggi, non prevedendo la gestione di un cantiere di scavo, sono soggette a una valutazione istruttoria meno complessa. Per semplificare l’iter amministrativo, il rilascio della concessione è stato quindi delegato agli uffici MiC attivi sul territorio di riferimento (SABAP, PA, DRM).

 

Per approfondire, nella sezione Strumenti:


Il ruolo dell’Istituto Centrale per l’Archeologia

L’ICA supporta e facilita il processo di rilascio delle concessioni di ricerca attraverso la predisposizione di un’apposita modulistica destinata sia ai soggetti interessati a condurre le ricerche, sia agli uffici ministeriali coinvolti nel procedimento; stabilisce altresì standard e formati per la consegna della documentazione di fine indagine, da far confluire sul Geoportale Nazionale per l’Archeologia.

Per approfondire, nella sezione Strumenti:


Diffusione dei dati delle ricerche in corso

La diffusione dei dati relativi a indagini in concessione è libera e incoraggiata ma, affinché sia garantita la tutela dei contesti archeologici in corso di indagine, il direttore di ricerca avrà sempre cura di  informare preventivamente l’Ufficio competente per il territorio del rilascio di interviste su canali televisivi, radiofonici, social e/o della partecipazione a progetti editoriali e di  esplicitare, anche in forma grafica, il regime di concessione sotto il quale si sono svolte le ricerche, in occasione di conferenze, lezioni ecc. aventi a oggetto la presentazione scientifica dei dati.